Spesso mi capita di incontrare clienti che hanno già una cessione del quinto e mi chiedono come fare per ottenere della liquidità aggiuntiva. Per questo motivo ho deciso di scrivere questo post per cercare di fare chiarezza a riguardo.
Il dipendente/pensionato che ha sottoscritto un finanziamento con cessione del quinto può in qualunque momento decidere di estinguere anticipatamente il suo finanziamento.
E’ opportuno fare però una distinzione netta tra:
- estinzione con capitali propri
- estinzione per rinnovo
Cosa significa ciò?
nel primo caso, il cliente avendo a disposizione dei capitali propri, decide di chiudere in anticipo il suo finanziamento per alleggerire le sue uscite mensili. in questo caso è sufficiente chiedere alla banca/finanziaria il “conteggio estintivo” nel quale vengono indicate le rate già pagate, le rate che ancora non sono state pagate e da queste vengono detratti gli interessi, le assicurazioni ed eventuali commissioni bancarie per il periodo in cui il cliente non usufruirà del finanziamento. Questa richiesta è possibile farla in qualsiasi momento.
Nel secondo caso, invece, se il cliente vuole estinguere la cessione per rifarne un’altra ed ottenere della liquidità aggiuntiva è necessario rispettare alcune regole della normativa.
Infatti è possibile estinguere la cessione per accedere ad una nuova cessione, solo dopo che è trascorso il 40% della durata iniziale del prestito.
Esempio: se la durata della cessione in essere era di 120 mesi, la si potrà rinnovare solo dopo 48 rate.
Anche in questo caso vengono indicate le rate pagate, le rate che ancora devono essere pagate e da queste vengono detratti gli interessi, le assicurazioni e le eventuali commissioni bancarie per il periodo non goduto.
Appena ottenuto il conteggio estintivo della banca uscente, sarà possibile effettuare la chiusura della cessione precedente e liquidare la differenza al cliente.